

Inps,no deroghe su aliquote pubblici con pensione anticipata
Aliquote legge Bilancio 2024 anche per chi esce tra 65 e 67 anni
I dipendenti degli enti locali, della sanità, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che andranno in pensione anticipata tra i 65 e i 67 anni non hanno diritto alla deroga sulle aliquote di rendimento per la parte retributiva della pensione modificate con la legge di Bilancio del 2024. Lo fa sapere l'Inps con un messaggio ricordando che con la legge di Bilancio per il 2025 à stata adeguata l'età per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro, una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, passando quindi da 65 a 67 anni. "La deroga all'applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), si legge, non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall'anno 2025 in presenza di un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67". . L'Inps ricorda che la legge di Bilancio 2025 "ha innalzato, a decorrere dall'anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Il comma 165 ha introdotto la facoltà, per le pubbliche Amministrazioni i trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell'interessato. "Tenuto conto che l'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, l'Inps chiarisce che, "per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della Cpdel, della Cps della Cpi e della Cpug a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione". Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l'iscrizione alla Cpdel. La deroga trova applicazione altresì nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio. Per gli iscritti a queste Casse pensioni che non hanno diritto alla deroga e che hanno maturato una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva.
L.Moana--HStB